Accolto ricorso avverso il diniego dell’Ambasciata d’Italia di Islamabad al rilascio del visto per ricongiungimento familiare. Rigetto emesso a causa di una presunta contraffazione dell’atto di nascita del richiedente.
Il cittadino del Pakistan, titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, aveva impugnato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad.
Tale diniego si basava esclusivamente sulla presunta contraffazione dell’atto di nascita del familiare da ricongiungere. Solo nel corso del giudizio, l’Ambasciata evidenziava l’esistenza di una discrepanza tra la data di nascita dichiarata dal ricorrente e la data di nascita riportata nei registri dello Stato civile.
Nella prima fase di richiesta del ricongiungimento familiare, il ricorrente aveva regolarmente domandato ed ottenuto il nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura, la quale aveva verificato i requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta quali titolo di soggiorno, reddito, alloggio e assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza. Tuttavia, nella seconda fase, l’Ambasciata ha negato il visto dopo aver verificato i requisiti soggettivi necessari per il relativo rilascio. Non erano posti in contestazione né il rapporto di filiazione né di coniugio ma esclusivamente la genuinità dell’atto di nascita.
L’Ambasciata, tuttavia, non aveva fondati motivi per ritenere che la data di nascita apposta su tutti i documenti presentati dal ricorrente, fosse diversa da quella dichiarata dallo stesso. Il diniego rilasciato tra l’altro senza preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n 241/90, era fondato esclusivamente sul rilascio di dichiarazioni generiche degli impiegati dello Stato civile del Comitato Municipale.
Inoltre, il cittadino pakistano ha allegato nel corso del giudizio la sentenza di correzione della data di nascita emessa dal Tribunale pakistano, debitamente tradotta, insieme a carta d’identità e passaporto, i quali riportavano la data di nascita dallo stesso dichiarata. Risultano, pertanto, irrilevanti le dichiarazioni generiche di errore materiale della data di nascita rilasciate dalle autorità pakistane dello Stato civile.
Risultava, altresì, che l’Ambasciata non avesse consultato le banche dati che fanno capo al Ministero dell’Interno. Veniva quindi accolto il ricorso, in quanto il Tribunale ha accertato la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la propria famiglia.