Assegno sociale al cittadino extracomunitario: gli allontanamenti temporanei non fanno venire meno il requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale – Avv. Elierta Myftari.
Il Tribunale di Busto Arsizio interviene nuovamente, con un’interessante sentenza, sui requisiti utili ai fini dell’ottenimento dell’assegno sociale (di cui alla legge n. 335/1995) da parte del cittadino extracomunitario.
In particolare, interpreta il requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale, introdotto dall’art. 20, comma 10, del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008.
Nel caso in questione, l’INPS territoriale rigettava la domanda di assegno sociale avanzata dall’assistita, cittadina albanese con permesso di soggiorno di durata illimitata. L’Istituto, limitandosi ad un mero calcolo matematico, riteneva, in particolare, che gli spostamenti della richiedente, da e verso l’Albania, nei dieci anni precedenti la domanda, fossero sintomo di mancato radicamento della stessa nel territorio nazionale.
D’altro canto, la difesa ha chiarito come gli allontanamenti dal T.N. non possono, sic et simpliciter, costituire motivo di interruzione del legame che la richiedente aveva costruito con l’Italia nei lunghi anni di residenza.
Il tribunale, sposando a pieno la tesi della difesa della ricorrente, ha stabilito che gli allontanamenti meramente temporanei dall’Italia (anche laddove superassero i 300 giorni), non fanno venire meno il requisito di cui all’art. 20, comma 10, del D.L. n. 112/2008, considerato anche l’arco temporale decennale.
Si legge, infatti, in sentenza che “… va ricordato che il legislatore del 2008, introducendo il requisito della residenza qualificata, ha inteso riconoscere la prestazione assistenziale ai cittadini stranieri che abbiano maturato un legame stabile e duraturo con il nostro Paese, senza tuttavia configurare un ostacolo alla libertà di circolazione, assicurata tanto dall’art. 16 della Costituzione, quanto dagli artt. 21 e 45 del TFUE. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, secondo cui la continuità della permanenza non implica una violazione della libera scelta del singolo e “si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante e ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. n. 16867/2020; cfr. anche Cass. n. 16989/2019)”.
Il Tribunale ha, quindi, riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire l’assegno sociale e condannato l’INPS al pagamento della misura stessa a far data dalla richiesta avanzata in sede amministrativa, nonché al pagamento delle spese di lite.