Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato dalla signora A.B., a mezzo degli Avv. Esmeralda Elmazi ed Elina Nelaj, statuendo il diritto alla carta di soggiorno come familiare di cittadino italiano anche se la richiedente aveva erroneamente richiesto altro titolo, aggiungendo ulteriormente che la convivenza non costituisce requisito oggettivo del diritto al soggiorno e la relativa mancanza non rileva se non risulta la strumentalità del matrimonio.
Nel caso di specie, la signora presentava, presso la Questura di Torino, domanda di permesso di soggiorno ma tale domanda veniva rigettata sulla base del presupposto che, dalle verifiche effettuate dall’Amministrazione resistente, la signora non era stata rintracciata presso la casa coniugale.
Avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso ove si evidenzia che la ricorrente, avendo contratto matrimonio con cittadino italiano, aveva diritto al rilascio della carta di soggiorno come familiare di cittadino italiano ex art. 10 D.Lgs. 30/2007 (e non di permesso ex art. 19 TUI), e che era estraneo a tale disciplina il requisito della convivenza.
Con provvedimento inaudita altera parte del 14.08.2020 il Giudice sospendeva l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava udienza per la discussione nel merito.
Con successiva ordinanza comunicata il 27.09.2021 il Tribunale di Torino ha accolto totalmente le domande della ricorrente, precisando che la Questura, ai sensi dell’art. 5 co. 5 e 9 D.Lgs. 286/1998, una volta accertato che l’istante aveva errato nella qualificazione del titolo, avrebbe dovuto segnalare la circostanza all’interessata e consentirle di integrare eventualmente la domanda.
Il Giudice ha altresì affermato che non vi erano i presupposti per negare il titolo di soggiorno poiché “la sola assenza del nominativo della moglie sul campanello, unitamente al mancato rintraccio in casa della medesima, non valgono a comprovare che il matrimonio sia fittizio, tra l’altro in presenza di indicazioni non univoche..” e, in ogni caso, la mancata convivenza non rileva se non risulta la strumentalità del matrimonio.
Per il Tribunale di Torino, il carattere fittizio del matrimonio (neppure contestato alla ricorrente) è cosa ben diversa dal requisito della convivenza e la Questura aveva errato nel considerare la convivenza come requisito oggettivo del diritto al soggiorno.