Tribunale di Modena, ordinanza del 15 dicembre 2020 – ricorso dell’avv. Ilda Beqo.
Ordinanza di accoglimento di ricorso ex art. 700 c.p.c del Tribunale di Modena – Sez. Lavoro, Dott. Andrea Marangoni, avverso la sospensione dell’assegno sociale operata dall’INPS sul presupposto che la titolare della prestazione si sarebbe allontanata dall’Italia per periodi superiori al mese.
L’INPS ha sospeso l’assegno sociale ad una cittadina albanese in ragione dell’allontanamento della stessa dal territorio Italiano nell’anno 2019 per periodi superiori al mese, effettuando i controlli circa la permanenza in Italia dell’interessata dai timbri presenti sul passaporto, in parte illeggibili ed in parte mancanti.
La ricorrente ha presentato ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc chiedendo il ripristino immediato dell’assegno sociale illegittimamente sospeso dall’Istituto e la condanna dello stesso al pagamento delle somme dovute per le mensilità sospese, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggiorazioni sociali ex L. 448/2001 dalla maturazione al saldo.
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso ha fatto proprio la tesi della ricorrente, fondata sull’orientamento della Cassazione che “in ipotesi di assegno sociale riconosciuto a favore di un cittadino extracomunitario, il mero allontanamento temporaneo del beneficiario dal territorio nazionale, tale da non mettere in discussione la residenza in Italia, non comporta la sospensione del diritto alla prestazione, il quale, pertanto, sussiste anche per il periodo in cui l’assistito si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale (Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, n.17397)”.
Tanto premesso, posto che l’INPS non ha provveduto alla revoca bensì alla mera sospensione dell’assegno; che dalle risultanze anagrafiche la ricorrente risulta ancora residente in Italia e che dal rilascio della procura si presume che, in ogni caso, vi abbia fatto ritorno; considerata anche la non chiara intellegibilità delle annotazioni sul passaporto, il Giudice del Lavoro ha ritenuto illegittima la censurata sospensione sine die dell’erogazione della prestazione assistenziale, con conseguente sussistenza del fumus boni iuris.
È stato ritenuto sussistente altresì il requisito del periculum in mora considerato che il diritto cui è preordinata la richiesta tutela interinale rientra tra i diritti a contenuto patrimoniale aventi funzione non patrimoniale, in quanto consente al titolare il soddisfacimento di bisogni primari che non potrebbero altrimenti essere soddisfatti.
Il Giudice ha quindi ordinato all’INPS di ripristinare l’assegno sociale dalla data della sospensione oltre alla maggiorazione sociale ex L. 448/2001 ed interessi legali con analoga decorrenza, condannando l’istituto al pagamento delle spese di lite.