Nella giornata di oggi è iniziata a girare una bozza di eventuale provvedimento riguardante la tanto discussa ed attesa sanatoria degli stranieri irregolari che possono essere assunti nel settore agricolo. Già nell’introduzione della bozza vediamo che l’intento non è quello di mettere mano in una situazione di degrado e grave violazione delle condizioni minime di vita e lavoro ma unicamente fare fronte all’emergenza sanitaria dovuta al COVID19. Tralasciando i commenti in merito all’approccio di cui alla bozza, andiamo a vedere i requisiti e le condizioni ivi previste, per poter applicare all’emersione, nel caso in cui il testo definitivo dovesse risultare il medesimo .
Il datore di lavoro, operante nel settore dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura, dovrebbe essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’unione Europea, ovvero i cittadini di paesi extra UE in possesso della c.d. carta di soggiorno di cui all’art. 9 d. lgs. 286/98. Ovviamente già in questa fase emerge un primo problema per quanto riguarda i datori di lavoro cittadini di paesi extra UE in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello di cui all’art. 9 d. lgs. 286/98 (permesso annuale o biennale per motivi di lavoro/famiglia), nonché datori di lavoro persone giuridiche. In quest’ultimo caso non viene specificato alcunché al momento.
Il contrato di lavoro avrebbe una durata massima di un anno e, ovviamente, il trattamento retributivo non potrebbe essere inferiore a quello previsto dal contrato collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Non si prevede una durata minima del contratto. Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito di questa emersione, indipendentemente dalla sua durata, sarebbe rinnovabile in caso di nuova assunzione dal medesimo datore di lavoro o altro.
La bozza prevede il versamento di un contributo forfetario al momento non quantificato che, in teoria, dovrebbe essere a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore per il quale formula proposta di contratto.
Si prevede che la domanda verrebbe rigettata in caso di formulazione da parti di datore di lavoro condannato negli ultimi anni, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p., per reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia o dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minore da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù di cui all’art. 600 c.p.. Lo stesso vale anche in caso di condanna per il reato di cui all’art. 603 bis c.p. (caporalato) nonché in caso di condanna per impiego di persone prive di permesso di soggiorno di cui all’art. 22 comma 122 d. lgs. 286/98.
La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico da parte del proponente datore di lavoro o la mancata assunzione del lavoratore straniero comporterebbero il rigetto dell’istanza, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo.
Non possono essere regolarizzati i lavoratori cittadini di paesi extra UE colpiti da decreto di espulsione e quelli che risultano non ammissibili nel territorio dello Stato. Non possono essere regolarizzati altresì coloro che risultano condannati, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p., per i reati per i quali l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. Altra categoria di soggetti esclusa dalla bozza in questione è composta da coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno di quei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Come parametro per quest’ultima categoria viene prevista l’eventuale condanna, anche non definitiva per tutti quei reati per i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto facoltativo in caso di flagranza di reato.
Si prevede (inutilmente vista la mancanza di decreto flussi al momento) che l’istanza di regolarizzazione determinerebbe l’inefficacia della richiesta di nulla osta per lavoro subordinato già presentata.
Dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui alla bozza e fino alla conclusione della procedura, verrebbe sospeso ogni procedimento penale e/o amministrativo con riferimento alle violazioni delle norme relative all’ingresso e soggiorno, con espressa esclusione dei reati gravi di cui all’art. 12 testo unico immigrazione. Tali termini iniziano a decorrere dalla data del rigetto o archiviazione dell’istanza presentata.
Durante il periodo di valutazione della domanda il cittadino straniero non potrebbe essere espulso, salvo che non rientri nelle categorie escluse.
Se la domanda viene rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al cittadino straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata con la facoltà di reperire altro impiego nelle more.
Se il contratto di soggiorno sottoscritto in base a dati non veritieri (anche qui non meglio precisati) e in frode alla legge, il permesso di soggiorno rilasciato viene revocato.
Ovviamente, le false dichiarazioni presentate in questa fase sono punite ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.